CREDITO D'IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

RICERCA SVILUPPO CONFAPICREDIT

PIANO TRANSIZIONE 4.0

RICERCA SVILUPPO CONFAPICREDIT

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

PIANO TRANSIZIONE 4.0

Questa misura appartiene al Piano Transizione 4.0

A COSA SERVE
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

VANTAGGI
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

  • Per il 2022: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro;
  • Dal 2023 al 2031il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 5 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

  • Per il 2022 e 2023: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • Per il 2024 e 2025: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.
  • Per attività di innovazione 4.0 e transizione ecologica:
    - per il 2022: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro;
    - per il 2023il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro;
    - per il 2024 e il 2025: 
    il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

  • Per il 2022 e il 2023: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • Per il 2024 e il 2025: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% degli investimenti agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.

SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

COME SI ACCEDE
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati sostenuti gli investimenti e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per gli stessi investimenti ammissibili.

Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e degli investimenti ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento degli investimenti ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000,00.

Le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

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