MISE: FONDO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA GUERRA IN UCRAINA

fondo sostegno imprese CONFAPICREDIT3

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE NON AGRICOLE

fondo sostegno imprese CONFAPICREDIT3

MISE: FONDO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA GUERRA IN UCRAINA

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE NON AGRICOLE

Il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene le piccole e medie imprese non agricole che hanno subìto dei danni dalla situazione di crisi in Ucraina con un fondo pari ad € 120 milioni attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le PMI che presentano in maniera cumulativa i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18/05/2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subìto nel corso del trimestre antecedente il 18/05/2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

Le PMI inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non esercitare in via prevalente attività economiche ricomprese nella sezione A "Agricoltura, sivlicoltura e pesca" della classificazione ATECO. 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a € 5 milioni;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni.

Il contributo per singola impresa non potrà comunque superare l'ammontare massimo di € 400.000,00.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

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