Stanziati 1,5 miliardi per imprese e privati danneggiati dalle banche

09 Sep 2019

Aggiornamenti

giustizia finanziaria

Operativo il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

La legge 30 dicembre 2018 n. 145, che reca il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha istituito un nuovo fondo a favore dei risparmiatori coinvolti in dissesti bancari.

COS'È IL FIR?
Il comma 493 della legge stabilisce che «Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

COSA FA IL FIR?
Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che abbiano subìto un “pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza», ai sensi della vigente normativa in materia di collocamento e negoziazione di strumenti finanziari.

CHI PUÒ ACCEDERE AL FIR?
Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (compresi, per tutti questi soggetti, i loro successori e aventi causa).

PER CHE TIPO DI TITOLI SI PUÒ ACCEDERE AL FIR?
Per il rimborso di quanto perduto nella sottoscrizione di azioni ed obbligazioni subordinate.

QUANTO RIMBORSA IL FIR?
Azioni: il 30% del costo di sottoscrizione delle azioni entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30%, entro tale limite di 100 mila euro, potrà anche essere incrementata qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate dal FIR risultino inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.

Obbligazioni: il 95% del costo di sottoscrizione delle obbligazioni subordinate entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95%, entro tale limite di 100 mila euro, potrà anche essere incrementata qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate dal FIR risultino inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere al Fondo i risparmiatori devono inviare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal 22 agosto 2019. Viene costituita presso il Ministero una Commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, le cui attività di supporto sono affidate a società a capitale interamente pubblico.

INDENNIZZO DIRETTO

Hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i soggetti risparmiatori persone fisiche - ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado - in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  1. patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all'approvazione della Commissione europea;
  2. ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Per il restante 10% che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.

PIATTAFORMA WEB PER INOLTRO DELLE DOMANDE

Dal 22 agosto inizia a decorrere il periodo di 180 giorni di tempo per la presentazione delle istanze di indennizzo: gli utenti potranno fare richiesta sulla piattaforma informatica, dove sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente. Le istanze, corredate dall'idonea documentazione, possono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando i moduli presenti sul portale in questione.

PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, anche attraverso la predisposizione di piano di riparto delle risorse disponibili, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento.
Nell'erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore a 50.000 euro.
Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per essere utilizzate in quelli successivi.
I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

CHI HA GIÀ PERCEPITO INDENNIZZI HA DIRITTO AL FIR?
Chi ha già richiesto l’indennizzo al 30% disposto in favore dei risparmiatori che avessero ottenuto una decisione favorevole dell’ACF non ha diritto al FIR.

CHI HA ADERITO ALLA TRANSAZIONE CON LA BANCA HA DIRITTO AL FIR?
Chi ha già percepito somme a titolo di indennizzo aderendo alla transazione generale promossa dalle banche venete nel gennaio 2017 e chi ha già percepito altrimenti, in qualsiasi forma, indennizzi a ristoro, ha diritto al FIR solo per la quota mancante per arrivare al 30% di quanto perduto entro la soglia massima di 100.000 euro.

 

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