OBBLIGO PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE: DAL 1 GENNAIO 2023 ATTENZIONE ALLE SANZIONI

30 Nov 2022

Novità

aiuti contributi CONFAPICREDIT

Come riportato dal sito della Camera di Commercio di Padova, poniamo all'attenzione delle nostre imprese che entro il 30 giugno di ogni anno le aziende devono pubblicare l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

Attenzione: A partire dal 2023 l’inosservanza di questo adempimento sarà sanzionata.

L’obbligo di pubblicazione è a partire dall’anno 2018.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a € 10.000 annui.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.

AIUTI DA PUBBLICARE

Ad esempio per l’anno 2022, dovranno essere conteggiati:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2022;
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2022.

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).

DOVE DEVE AVVENIRE LA PUBBLICAZIONE
  • La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.
  • Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2023 se un'impresa violerà l’obbligo di pubblicazione incorrerà in:

  • sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000;
  • sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora non si proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Al fine di non incorrere in sanzioni, si invitano le imprese a verificare il corretto adempimento alla pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo..

PUBBLICAZIONE SEMPLIFICATA

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx"

L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato. In caso contrario, per ogni aiuto, andranno pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso; causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

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