Misure di emergenza per le PMI

18 Mar 2020

Pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 contenente le misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

Scarica il testo integrale del decreto

Riassumiamo di seguito le misure di interesse:

Fondo centrale di garanzia (misura valida solo per le Micro, piccole e medie imprese)

​Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

Esposizioni debitorie nei confronti di banche (misura valida solo per le Micro, piccole e medie imprese)

A fronte di dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (citando gli estremi del DL in questione “Cura Italia” del 16/03/2020.), è possibile:

  • ​per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori

Altre misure

Misure per il credito all’esportazione

  • Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge:

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il “Fondo Gasparrini”, su richiesta del mutuatario provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Modifiche alla disciplina Fondo Indennizzo Risparmiatori

Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa.

Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonche' le microimprese, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa

  • All’azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio;
  • All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio;

 

SONO GIA’ IN VIGORE LE SEGUENTI MISURE (vedi News del 11/03/2020

Moratoria ABI (addendum covin-19)

CONFAPI ha siglato con l'Abi un addendum all'accordo per il credito 2019, che prevede l’estensione della moratoria ai prestiti fino al 31 gennaio 2020 sui finanziamenti alle PMI danneggiate dal Coronavirus

Beneficiari

PMI che al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Finalità

Sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;

Allungare la scadenza dei finanziamenti (massimo 12 mesi)

Finanziamenti ammissibili

La misura è applicabile ai finanziamenti/leasing in essere alla data del 31/1/2020

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Agevolazione

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

Procedura di accesso

Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020, su apposita modulistica reperibile al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx

Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.

Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

Maggiori informazioni sono reperibili cliccando QUI

 

Iniziative dei singoli istituti bancari

Alcuni operatori privati (principali banche) nella loro piena autonomia, hanno deciso di adottare delle misure di sospensione dei pagamenti pari a 3/6/9 mesi (mutui/leasing) ed in alcuni casi di erogare anche linee di finanziamento aggiuntive per far fronte alle esigenze di liquidità future.

 

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