Formazione 4.0 - Chiarimenti dal MISE

03 Dec 2018

Aggiornamenti

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato propria circolare per fornire chiarimenti sull'applicazione del "credito d’imposta formazione 4.0", in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

Condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali

Lo svolgimento delle attività formative deve essere previsto in contratti sottoscritti, o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività, a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.
I contratti possono essere depositati utilizzando la modalità telematica, disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. 
Formazione online

Nella circolare si specifica che il credito d'imposta può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online. Tuttavia, questa modalità pone particolari problemi applicativi e obblighi da rispettare per soddisfare il requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime.
La struttura dei corsi deve caratterizzarsi quindi per la sua interattività, prevedendo specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente.
Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo sono previste semplificazioni per la redazione della documentazione richiesta (un unico progetto formativo, un unico registro didattico).

Cumulabilità con altri incentivi

In materia di cumulo, il Ministero ribadisce che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

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