Bonus ricerca e sviluppo, tornano le aliquote differenziate

08 Jan 2019

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La legge di Bilancio 2019 conferma il bonus ricerca e sviluppo, ma reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l'importo massimo concedibile per impresa. Ridotta quindi l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.

Cambiano aliquote e massimale di aiuto
Se la legge di Bilancio 2017 ha potenziato il bonus ricerca, prevedendo l’aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili e per tutto il personale impiegato in attività di R&S e innalzando l'importo massimo dell'incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019 rimodula l'intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l'agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d’imposta.

In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:

  • nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
  • nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento.

Discorso analogo per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si precede l’aliquota ridotta del 25%.

La seconda novità di grande impatto è la riduzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.

Anche materiali e forniture tra le spese ammissibili
La legge di Bilancio interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, dando rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall'acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

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